Normative Cee

 

Regolamento (CEE) n. 2632/94

della Commissione del 28 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91

relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 177/94 (4), ha definito tra l'altro le caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonché il metodo di valutazione delle medesime;
considerando che è prevista una tolleranza decrescente per il punteggio relativo a certi tipi di olio vergine; che tale tolleranza comprende la differenza statistica relativa ai valori di ripetibilità e riproducibilità del metodo tra il risultato dell'analisi e il limite regolamentare che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto del fatto che sono in corso studi in materia, in particolare in seno al consiglio oleicolo internazionale, occorre prorogare il periodo di applicazione della tolleranza decrescente, prevedendo che la tolleranza prevista per la campagna 1993/1994 si applichi anche per la campagna 1994/1995;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1


Nell'allegato XII, punto 10.2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il settimo comma è sostituito dal seguente testo:
"Espressione dei risultati : il capo del panel, sulla base del punteggio medio, stabilisce la categoria di appartenenza del campione, conformemente ai limiti previsti nell'allegato I. A tal fine, il capo del panel applica:
- durante la campagna 1992/1993, una tolleranza di + 1,5,
- durante le campagne 1993/1994 e 1994/1995, una tolleranza di + 1,
- durante la campagna 1995/1996, una tolleranza di + 0,5
se il punteggio medio è pari o superiore a 5 punti.".


Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

-----------------------------
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 33.
 

  

INDIETRO

HOMEPAGE 

©  2002 I Sapori di Sicilia  Tutte le immagini del sito sono di Photodigitalart  -  Realizzazione InFormatica  &  Art