Normative Cee

 

Regolamento (CEE) n. 2527/95

della Commissione del 27 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91

relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95 (4), ha definito, tra l'altro, le caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonché il metodo di valutazione delle medesime;
considerando che è prevista una tolleranza decrescente per il punteggio relativo a certi tipi di olio vergine; che tale tolleranza comprende la differenza statistica relativa ai valori di ripetibilità e riproducibilità del metodo tra il risultato dell'analisi e il limite regolamentare; che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto che sono in corso studi in materia, in particolare in seno al Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno che la tolleranza oggi in vigore sia applicata fino al termine di tali studi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1


Nell'allegato XII, punto 10.2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:
" Espressione dei risultati: il capo del panel, sulla base del punteggio medio, stabilisce la categoria di appartenenza del campione, conformemente ai limiti previsti nell'allegato I. A tal fine, il capo del panel applica:
- durante la campagna 1992/1993, una tolleranza di +1,5,
- a partire dalla campagna 1993/1994, una tolleranza di +1,
se il punteggio medio è pari o superiore a 5 punti. "


Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

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(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU L 69 del 29. 3. 1995, pag. 1.
 

  

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