Normative Cee

 

Regolamento (CEE) n. 1683/92

della Commissione del 29 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91

relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,


visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92 (2), in particolare l'articolo 35 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1429/92 (4), ha definito, fra l'altro, le caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini nonché il metodo di valutazione di tali caratteristiche; considerando che, per facilitare la corretta applicazione di tale metodo, sono necessari alcuni adattamenti del dispositivo del suddetto regolamento e del suo allegato XII, tenuto conto, da un lato, dell'esperienza acquisita e, dall'altro, delle recenti decisioni del Consiglio oleicolo internazionale in materia; considerando che, per facilitare l'adattamento da parte degli operatori delle misure necessarie al rispetto delle definizioni degli oli vergini sotto il profilo delle caratteristiche organolettiche, è opportuno, conformemente alle decisioni del Consiglio oleicolo, prevedere per un periodo limitato una tolleranza per il punteggio di alcuni tipi di oli vergini; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:



1. All'articolo 2, paragrafo 2, primo comma le parole " L'analista, anche assistito da periti

    "sono sostituite da: "L'analista competente in analisi sensoria o assistito da periti".

2. All'allegato XII, il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:


4. VOCABOLARIO SPECIFICO PER L'OLIO D'OLIVA:

4.1. Sensazioni gradevoli suscitate dalle caratteristiche di qualità degli oli d'oliva vergini:
Fruttato: flavor che ricorda l'odore e il gusto del frutto sano, fresco e colto al punto ottimale di maturazione.
Fruttato maturo: flavor dell'olio d'oliva ottenuto da frutti maturi, generalmente di odore smorzato e sapore dolciastro.
Fruttato verde: flavor dell'olio ottenuto da frutti ancora verdi.

4.2. Sensazioni più o meno gradevoli in funzione dell'intensità con cui cono percepite, da non considerare come difetti, ma aventi un'influenza sull'armonia del fruttato:
Mela: flavor dell'olio di oliva che ricorda questo frutto.
Dolce: sapore gradevole dell'olio nel quale, senza essere esattamente zuccherino, non primeggiano gli attributi amaro, astringente e piccante.
Erba: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda l'erba appena tagliata.
Foglie verdi (amaro): flavor dell'olio ottenuto da olive eccessivamente verdi o che siano state macinate con foglie e rametti.
Amaro: sapore caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate. Può essere più o meno gradevole, secondo l'intensità.
Aspro: sensazione caratteristica di alcuni oli che, all'assaggio, producono una reazione orale-tattile di astringenza.
Piccante: sensazione di gusto pungente, caratteristico degli oli ottenuti all'inizio della campagna, essenzialmente da olive ancora verdi. È dovuto all'azione delle sostanze fenoliche sulle terminazioni del nervo trigemino che si estendono a tutta la cavità orale.
Mandorlato: questo flavor può manifestarsi in due modi: quello tipico della mandorla fresca o quello proprio della mandorla secca e sana, che si può confondere con un rancido incipiente. Si apprezza come un retrogusto quando l'olio resta in contatto con la lingua e il palato. Si associa ad oli dolci e di odore smorzato.
Smorzato o piano: flavor dell'olio d'oliva dalle caratteristiche organolettiche molto tenui, a causa della perdita dei componenti aromatici.
Fieno: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda l'erba più o meno secca.

4.3. Sensazioni sempre sgradevoli, sebbene la loro intensità sia appena percettibile, da considerare come difetti organolettici:
Sparto: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive pressate in fiscoli nuovi di sparto. Il flavor può essere differente se il fiscolo è fatto con sparto verde o con sparte secco.
Terra: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive raccolte con terra o infangate e non lavate. In qualche caso questo flavor può manifestarsi insieme con quello della muffa-umidità.
Vecchio: flavor caratteristico dell'olio quando resta troppo tempo nei recipienti di ammasso. Può darsi anche in oli imbottigliati per un periodo eccessivamente lungo.
Verme: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di mosca dell'oliva (Dacus oleae).
Metallico: flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto con alimenti o superficie metalliche, in condizioni inadatte, durante i procedimenti di macinatura, impastatura, pressione o ammasso.
Muffa-umidità: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati abbondanti funghi e lieviti per essere rimasti ammassati molti giorni, in ambienti umidi.
Rancido: flavor caratteristico e comune a tutti gli oli e grassi che hanno sofferto un processo autossidativo, a causa del loro prolungato contatto con l'aria. Questo flavor è sgradevole e irreversibile.
Riscaldo: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive ammassate in uno stato di avanzata fermentazione. Salamoia: flavor dell'olio estratto da olive conservate in soluzioni saline. Sansa: flavor caratteristico che ricorda quello della sansa di oliva.
Saponoso: flavor con una sensazione olfatto-gustativa che ricorda quella del sapone verde.
Acqua di vegetazione: flavor caratteristico acquisito dall'olio a causa di cattiva decantazione e prolungato contatto con le acque di vegetazione.
Avvinato-inacetito: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino e dell'aceto. È dovuto essenzialmente alla formazione di acido acetico, acetato di etile e etanolo, in quantità superiori alle normali nell'aroma dell'olio d'oliva.
Cetriolo: flavor che si produce nell'olio durante un imbottigliamento ermetico eccessivamente prolungato, particolarmente in lattine, attribuito alla formazione di 2-6 nonadienale.
Cotto o stracotto: flavor caratteristico dell'olio dovuto a un eccessivo e/o prolungato riscaldamento durante l'ottenimento, specialmente durante la termo-impastatura, se avviene in condizioni inadatte.
Fecce: flavor caratteristico dell'olio recuperato dai fanghi decantati in depositi e torchi.
Fiscolo: flavor dell'olio ottenuto da olive pressate in fiscoli sporchi di residui fermentati.
Grasso di macchina: odore dell'olio d'oliva ottenuto in frantoio dal cui macchinario non sono stati adeguatamente eliminati resti di petrolio, di grasso o di olio minerale.
Grossolano: percezione caratteristica di alcuni oli che, all'assaggio, producono una sensazione orale-tattile densa e pastosa."

3. All'allegato XII, punto 10.2, ultimo comma il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:
" A tal fine, il capo del panel applica, fino al 31 ottobre 1993, una tolleranza di + 0,5 se il punteggio medio è uguale o superiore a 5 punti. Egli indica nella relazione d'analisi soltanto la categoria in cui è classificato il campione. In caso di esame effettuato dall'analista conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del presente regolamento, egli applica la stessa procedura di determinazione della categoria. "

4. All'allegato XII, la figura 2 del punto 10 è sostituita dalla figura allegata.
 


Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 150 del 2. 6. 1992, pag. 17.

  

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